Art. 10.

      1. Le norme concernenti la definizione delle strutture e le modalità dell'attività del difensore civico nazionale per l'ambiente e degli assistenti territoriali sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.